Decisión nº 149-2010 de Juzgado del Municipio Mauroa de Falcon, de 27 de Octubre de 2010

Fecha de Resolución27 de Octubre de 2010
EmisorJuzgado del Municipio Mauroa
PonenteLisaleyde Lange Navarro
ProcedimientoOfrecimiento De Obligación De Manutención

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far rientrare in questo ambito una condotta ben più grave,
come quella di svolgere l’attività di amministratore senza
la prescritta formazione.
Venendo agli altri aspetti affrontati dalla sentenza in
commento con riguardo ai corsi di formazione, condivisi-
bile è invece ciò che afferma il Tribunale circa la cadenza
dell’obbligo di formazione periodica che – secondo il giu-
dice veneto – decorre a partire dal 9 ottobre di ogni anno,
in linea con la data di entrata in vigore - avvenuta il 9 ot-
tobre 2014 – del D.M. n.140/204, cosiddetto “decreto corsi”.
Sul punto è il caso di precisare che tale provvedimento ha
chiarito che la periodicità dell’aggiornamento deve avvenire
con “cadenza annuale”. Il che ha posto il problema se detto
aggiornamento debba essere scadenzato sulla base dell’anno
solare oppure in ragione dell’entrata in vigore del citato de-
creto. Il Tribunale di Padova mostra di preferire quest’ultima
soluzione, sul presupposto che nel decreto “non si parla di
anno solare”, con ciò uniformandosi, peraltro, all’opinione
della maggioranza degli interpreti sul punto.
Una posizione alla quale senz’altro si può aderire, dato
che è giusto reputare che il legislatore delegato abbia
voluto assicurare una risposta immediata all’obbligo di
formazione che, diversamente (e, cioè, andando immoti-
vatamente con l’anno solare), sarebbe scattato dal primo
gennaio 2015, creando una chiara incongruenza tra l’entra-
ta in vigore del provvedimento e la sua effettiva operatività.
Quanto, inf‌ine, alla possibilità di recuperare i corsi di
formazione periodica annuali (possibilità che la pronun-
cia in discorso nega), non si può non rilevare una certa
superf‌icialità del giudice adito nell’affrontare il problema.
Il tema infatti è più complesso di quel che si vuole far
sembrare Il Tribunale di Padova liquida la questione af-
fermando, in sostanza, che – data la cadenza annuale ed
“essendo ogni certif‌icato valevole per l’anno successivo” –
l’aver assolto, per l’anno di interesse, gli obblighi formativi
renda irrilevanti gli inadempimenti pregressi. A parte il
fatto che non si comprende perché il “certif‌icato” in que-
stione dovrebbe valere per “l’anno successivo” e non per
l’anno in corso (ammesso che il giudice veneto abbia vo-
luto dire questo: sul punto la sentenza non è chiara), dato
che, così opinando, l’attività di aggiornamento verrebbe ad
essere enormemente svilita, specie se consideriamo che la
materia condominiale è in continua evoluzione, ciò su cui
interessa, in particolare, porre, in questa sede, l’attenzio-
ne è la posizione assunta circa l’irrilevanza degli inadem-
pimenti pregressi. Tale posizione infatti, pur presentando
il vantaggio di consentire all’interessato di poter prose-
guire la carriera senza particolari preoccupazioni, porta,
però, a favorire comportamenti non certo virtuosi, se solo
si consideri che, in questo modo, chi non si aggiornasse
per anni e poi svolgesse un corso di formazione periodica,
sarebbe da ritenersi in regola, in evidente spregio alle f‌ina-
lità della normativa (oltre che a dispetto di chi, ogni anno,
ha puntualmente ottemperato agli obblighi di legge).
Del resto egualmente criticabile – perché avrebbe,
all’evidenza, conseguenze eccessive – risulterebbe anche
la tesi opposta e cioè che un amministratore che non svol-
gesse con regolarità, negli anni, l’attività obbligatoria di
formazione periodica sarebbe sempre esposto all’annulla-
bilità della delibera di nomina e, comunque, alla revoca
del mandato (richiedibile da ciascun condomino rivolgen-
dosi all’autorità giudiziaria o deliberabile dall’assemblea).
E ciò, anche se, in futuro, ottemperasse, con puntuale re-
golarità, agli obblighi formativi.
Invero, la soluzione sembra potersi trovare percorren-
do un’ulteriore strada, che tenga conto del complessivo
comportamento dell’interessato. Così la delibera con cui
venisse nominato amministratore (non del proprio con-
dominio) chi avesse difettato di svolgere, con regolarità,
l’attività di formazione periodica potrebbe ritenersi an-
nullabile laddove, sulla base di una valutazione d’insieme,
emergesse un’inadempienza non episodica o, comunque,
tale da non consentire di ritenere, in concreto, l’interes-
sato in possesso di quella preparazione alla quale l’intro-
duzione dell’aggiornamento annuale obbligatorio, all’evi-
denza, mira. Tale valutazione spetterebbe, naturalmente,
all’autorità giudiziaria investita della questione.
Stesso discorso con riguardo alla revoca. Il giudice
chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un condomino per la
revoca dell’amministratore – ma la cosa può ripetersi con
riferimento ad un giudizio in cui si discuta sull’esistenza
(o meno) della giusta causa a fondamento di una delibera
di revoca assunta dall’assemblea – avrebbe comunque la
possibilità di effettuare una valutazione di merito e, sulla
base della condotta complessiva dell’interessato, ritenere
revocabile o meno il mandato.
Tutti aspetti, questi, che il Tribunale di Padova, però,
non prende affatto in considerazione.
Insomma, la decisione in rassegna convince solo con
riguardo alla decorrenza dell’obbligo di formazione pe-
riodica. Per il resto risulta lacunosa e, con particolare
riguardo agli effetti del mancato svolgimento del corso di
aggiornamento sulla nomina dell’amministratore, senz’al-
tro non condivisibile.
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 3 MARZO 2017, N. 2669
EST. PISANI – RIC. X C. CONDOMINIO Y
Assemblea dei condomini y Delegato per l’assem-
blea y Espressione di voto favorevole al deliberato,
in contrasto con le indicazioni del delegante y Moti-
vo ex se di annullabilità della delibera y Esclusione
y Ragioni.
. Non costituisce ex se motivo di annullabilità della
delibera la circostanza che il delegato per l’assemblea
condominiale non si sia attenuto alle indicazioni del
delegante, esprimendo voto favorevole al deliberato.

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Laddove, infatti, il delegante non alleghi e provi in
giudizio alcun motivo di invalidità della delibera in
conseguenza dell’operato e del voto espresso dal dele-
gato, neppure ai f‌ini della determinazione del quorum
deliberativo, le doglianze del rappresentato rimangono
conf‌inate all’interno del rapporto delegante-delegato,
neppure rilevando ai f‌ini dell’eventuale decadenza dal
potere di impugnativa previsto dall’art. 1137 c.c. per
chi abbia votato a favore della delibera impugnata.
(c.c., art. 1137; att. c.c., art. 67) (1)
(1) In senso sostanzialmente conforme alla massima in epigrafe, cfr.
App. civ. Milano, 27 febbraio 1998, n. 521, in questa Rivista 1999, 831,
secondo cui la qualità di «condomino dissenziente», presupposto del
potere di ricorrere ex art. 1137, comma 2, c.c. avverso le delibera-
zioni assembleari contrarie alla legge o al regolamento, non ricorre
laddove il condòmino abbia delegato a presenziare all’assemblea e
ad esprimere il voto in sua vece altro condòmino che ha poi votato in
senso favorevole alla delibera impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste
conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle
medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modif‌i-
cazione dell’articolo 132 n° 4 c.p.c. ad opera della legge
69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata espo-
sizione di tutte le vicende processuali anteriori alla de-
cisione.
La presente controversia prende le mosse dalla impu-
gnativa della delibera assembleare assunta dal condomi-
nio convenuto in data 11 maggio 2015 e incardinato ritual-
mente il giudizio, si costituiva il Condominio opponendosi
alle avverse richieste e prendendo specif‌ica posizione su
tutti i punti della impugnativa e chiedendone il rigetto.
All’esito della prima udienza di trattazione veniva riget-
tata la richiesta di sospensione della eff‌icacia esecutiva
della delibera impugnata e venivano assegnati alle parti i
termini di cui all’articolo 183 VI comma c.p.c.. Depositate
memorie e documentazione ulteriore; rigettate le richie-
ste istruttorie di parte attrice, all’esito la causa veniva
rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza
del 4 novembre 2016. In tale udienza le parti hanno pre-
cisato le conclusioni e all’esito la causa è stata rinviata
alla odierna udienza, al termine della quale, all’esito della
discussione orale, è stata decisa con lettura, in udienza,
del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell’art.
281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità
della produzione della documentazione allegata alla com-
parsa conclusionale di parte attrice, siccome non tempe-
stivamente avvenuta nel primo termine utile successivo
alla sua formazione, costituito dalla udienza del 4 novem-
bre 2016, né sono state allegate e provata ragioni giustif‌i-
cative ai f‌ini della rimessione in termini di parte attrice.
Ne consegue che della stessa non si terrà conto ai f‌ini
della decisione della causa.
2) - Passando all’esame del merito della presente
controversia, rileva questo Giudice che la stessa attiene
alla impugnativa della delibera assembleare assunta dal
condominio convenuto in data 11 maggio 2015 e seguen-
do l’ordine dato da parte attrice, nel merito, va rilevato e
ritenuto quanto segue.
- Primo motivo di censura: il delegato per la assemblea
condominiale non si atteneva alle indicazioni del delegan-
te odierno attore esprimendo voto favorevole al deliberato
assembleare.
Il motivo è infondato e va rigettata l’impugnativa sul
punto.
Come è noto, in tema di condominio i rapporti tra il
rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomi-
no rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto
di norme particolari, dalle regole generali sul mandato
(Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2218; Cass. civ. sez.
II, 7 luglio 2004, n. 12466; Vedi anche: Cass, civ. sez. II, 27
marzo 2003, n. 4531), con la conseguenza che l’operato del
delegato nel corso dell’assemblea non è nullo e neppure
annullabile ma ineff‌icace nei confronti del delegante f‌ino
alla ratif‌ica di questi e che tale ineff‌icacia temporanea
non è tuttavia rilevabile d’uff‌icio, ma solo su eccezione
del condomino pseudo-rappresentato (Cass. civ. sez. II, 27
marzo 2003, n. 453). Ne consegue, ancora che l’atto del
rappresentante, se pure posto in essere nell’esercizio del
potere attribuito al condominio nel proprio interesse, è
destinato a produrre effetti giuridici non solo nella sfera
del rappresentato - in quanto il voto favorevole del rappre-
sentante preclude al condominio l’impugnazione ex art.
1137 comma 2 c.c.-, ma anche e soprattutto nei rapporti
tra i condomini, posto che contribuisce a formare la cosid-
detta “volontà del condominio” (Cass. civ. sez. II, 26 aprile
1994, n. 3952). Ciò posto, il motivo di impugnativa in esa-
me appare privo di pregio in quanto parte attrice non ha
allegato e provato alcun motivo di invalidità della delibera
in conseguenza dell’operato del suo delegante e del voto
espresso dallo stesso, neppure ai f‌ini della determinazio-
ne del quorum deliberativo della assemblea. Ne consegue
che le doglianze attoree rimangono conf‌inate all’interno
del rapporto tra delegante e delegato, neppure rilevando
ai f‌ini della eventuale decadenza dal potere di impugna-
tiva previsto dall’art. 1137 c.c. per chi abbia votato a fa-
vore della delibera impugnata e con riferimento ai prof‌ili
di annullabilità della stessa, siccome parte convenuta ha
rinunziato ad ogni eccezione sul punto. Ne consegue il ri-
getto della domanda attorea sul punto, non evidenziandosi
in atti il prof‌ilo di illegittimità sollevato da parte attrice.
Secondo motivo di censura: ripartizione delle spese re-
lative all’intervento di posa delle scossaline e del bisello. Il
motivo è infondato e va rigettata l’impugnativa sul punto.
Rileva questo Giudice che, con riferimento alla posa
delle scossaline, la stessa, come provato in atti, risulta
essere stata già approvata con delibera assembleare del
29 gennaio 2014, che per quanto in atti non risulta essere
stata impugnata. Ad una attenta lettura del verbale as-
sembleare dell’11 maggio 2015, si rileva che in tale sede la
assemblea ha deciso soltanto un aumento di spesa ed ha

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approvato le modalità tecniche per le opere relative alle
scossaline per i piani 3° e 6°, decidendo per l’apposizione
del bisello sul bowindo. Dalla stessa, invece, non risulta
approvata alcuna ratif‌ica relativa alla sostituzione della
ditta appaltatrice dei lavori né l’aff‌idamento di un nuovo
incarico ad altra ditta, né, inf‌ine risulta essere stato ap-
provato alcun riparto delle spese relative ai lavori in esa-
me. Quanto deliberato appare estrinsecazione del legit-
timo dispiegarsi della volontà assembleare in attuazione
del precedente deliberato, non impugnato, in mancanza di
diversa allegazione e prova che non si rinvengono in atti
e di impugnativa del verbale assembleare siccome, come
è noto, spetta al condomino che impugna la deliberazione
assembleare di provare che quanto riportato nel verbale
non corrisponde alla verità (Cass. civ,. sez. II, 13 ottobre
1999, n. 11526; Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992, n.
12119).
Ne consegue che le doglianze attoree risultano prive
di fondamento siccome la delibazione consentita in sede
di impugnativa di delibera assembleare, come nel caso in
esame, non puo’ estendersi alla valutazione del merito ed
al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assem-
blea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che
si estende anche al riguardo dell’eccesso di potere. Ma,
anche in tale evenienza, il giudice non controlla l’oppor-
tunità o la convenienza della soluzione adottata dall’im-
pugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera
sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri
discrezionali dell’assemblea (Cass. civ., sez. II, 20 giugno
2012, n. 10199; Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14560;
Cass. civ., sez. II, 26 aprile 1994, n. 3938; Cass. n. 731 del
27 gennaio 1988). Peraltro, le doglianze in esame appaio-
no riferibili, piuttosto all’operato dell’amministratore e, di
conseguenza, sono prive di pregio in sede di impugnativa
di delibera assembleare, laddove le attività svolte dallo
stesso possono sempre essere ratif‌icate dal Condominio
in sede assembleare, riconoscendone l’utilità. Neppure la
mancata partecipazione del condominio alla mediazione
attinente il presente giudizio e la mancata informativa
alla assemblea in ordine alla stessa, rilevano ai f‌ini della
fondatezza della impugnazione, siccome dalla prima, per
quanto sopra rilevato non sono evincibili argomenti di pro-
va ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in quanto la delibazione in
corso è limitata a prof‌ili di legittimità; mentre la seconda,
come sopra già rilevato, appare riferibile, piuttosto all’o-
perato dell’amministratore. Ne consegue il rigetto della
domanda attorea sul punto, non evidenziandosi in atti il
prof‌ilo di illegittimità sollevato da parte attrice.
Con assorbimento di ogni altra domanda e questione
in atti.
3) - Le spese e le competenze processuali seguono la
soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e vanno poste a
carico di parte attrice ed a favore del Condominio conve-
nuto, in persona dell’amministratore pro-tempore e, de-
terminandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10 marzo 2014, in considerazione del va-
lore della domanda, le stesse si liquidano come in dispo-
sitivo. Stante la mancata partecipazione del condominio
convenuto, senza giustif‌icato motivo, alla mediazione ob-
bligatoria ex art. 5 del D.L.vo 28/2010 e 71 quater disp att.
c.c., lo stesso va condannato ai sensi dell’art. 8, comma
4 bis di tale D.L.vo al versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unif‌icato dovuto per il giudizio come in dispo-
sitivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. V, 7 OTTOBRE 2016, N. 18557
EST. ZANCHETTA – RIC. CONDOMINIO X (AVV. STUCCHI) C. E.V. ED ALTRA (AVV.
ANTONIONI)
Regolamento di condominio y Limiti (rispetto
delle proprietà esclusive) y Clausole y Interpreta-
zione estensiva y Inammissibilità y Esercizio di at-
tività di bed & breakfast o aff‌ittacamere y Liceità
ove non emerga dal regolamento la volontà inequi-
vocabile di vietarla y Pregiudizio per i condomini y
Nozione
. Per la costituzione di un “bed and breakfast” o di un
“aff‌itta camere” non occorre l’approvazione dell’assem-
blea condominiale né è necessaria alcuna variazione di
destinazione d’uso. Tale attività, tuttavia, non deve ar-
recare alcun pregiudizio ai condòmini e non deve esse-
re espressamente vietata dal regolamento condominia-
le, intendendosi nella nozione di pregiudizio anche il
pericolo per la sicurezza dei singoli condòmini in con-
seguenza della presenza di numerose persone utenti
del servizio. (Fattispecie nella quale, non emergendo
in maniera inequivocabile dal regolamento condomi-
niale l’inclusione del “bed and breakfast” tra le attività
soggette a divieto, il giudicante ha ritenuto che – sulla
base degli elementi acquisiti nel processo – non potes-
se ritenersi concretata alcuna turbativa della sicurezza
e della tranquillità dei condòmini). (c.c., art. 1362; c.c.,
art. 1363; c.c. art. 1367) (1)
(1) Contraria ad un’interpretazione estensiva del regolamento an-
che Cass. civ. 20 novembre 2014, n. 24707, in questa Rivista 2015,
162, secondo cui l’esercizio dell’attività di aff‌ittacamere non modif‌ica
la destinazione d’uso a civile abitazione degli appartamenti in cui è
condotta. Conseguentemente, anche in presenza di regolamento con-
dominiale che vieti di destinare gli appartamenti “ad uso diverso da
quello di civile abitazione o di uff‌icio professionale privato”, l’attività
di bed & breakfast è da ritenersi consentita, essendo inammissibile
un’interpretazione estensiva della suddetta norma regolamentare
che riservi ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli professio-
nisti il godimento delle unità immobiliari site nel condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19 maggio 2014, il Condomi-
nio ha convenuto in giudizio E. V. e S. S., nelle rispettive
qualità, la prima di proprietaria dell’unità immobiliare
posta al civ. Sc B int. 3 ed il secondo di locatario con uso
in sublocazione parziale per l’attività di aff‌ittacamere de-
nominata (omissis) e premettendo che l’uso dell’unità de
qua contrasta con le disposizioni di cui al regolamento

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